Per le unità collabenti da demolire si usufruisce del superbonus 110%
L’unità immobiliare “collabente” identifica quell’edificio, o parte di esso, che, a causa dell’accentuato livello di degrado, non è in grado di produrre reddito. Un fabbricato non agibile, un fabbricato non utilizzabile in alcun modo o allo stato di rudere è un immobile collabente. A tale proposito, nella Nota dell’Agenzia entrate 30/07/2013, n. 29439 viene precisato che l’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale. Queste unità immobiliari ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con una risposta ad una istanza (interpello n.138 del 2020) possono fruire della detrazione del superbonus 110% in presenza di taluni requisiti e...
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