L’Agenzia delle Entrate precisa che per godere delle detrazioni fiscali gli interventi devono essere “ben descritti” e rientrare tra quelli indicati dal d.m. n. 236/1986

Non tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche godono delle detrazioni fiscali. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 147/2020 all’interpello presentato da un contribuente, padre di una persona affetta da autismo.

Il quesito

L’uomo faceva presente di aver aderito al progetto “Adattamento domestico per l’autonomia personale”, effettuando lavori per migliorare l’autonomia domestica del figlio. Gli interventi consistevano nella eliminazione di alcune “barriere sensoriali” (come la riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, l’adeguamento del getto del soffione della doccia, la colorazione delle pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio, ecc.). e per gli stessi l’istante non aveva presentato titoli abilitativi di alcun tipo (Scia, Cila, Dia etc.) e nelle fatture rilasciate dalla ditta che aveva effettuato i lavori veniva riportata la sintetica dicitura “abbattimento barriere architettoniche”. L’istante chiedeva (e riteneva) quindi di poter usufruire della detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia sull’importo rimasto a suo carico.

Ma l’Agenzia delle Entrate non è d’accordo con la tesi prospettata.

Detrazione per ristrutturazioni edilizie

Anzitutto, il fisco riepiloga la normativa in materia ricordando che l’articolo 16-bis del TUIR disciplina la detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Tale articolo, spiegano le Entrate, “consente la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 36% (elevato al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 48.000 (elevato a 96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020), per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia), effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui all’art. 1117 codice civile e per gli interventi di cui alle lettere b) c) e d) dello stesso art. 3 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze”.

Detrazioni per eliminazioni barriere architettoniche

Al comma 1 lett. E) della disposizione citata inoltre è previsto che la detrazione spetti per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992″.

Le opere, come precisato da ultimo nella circolare delle stesse Entrate n. 13/E/2019, possono essere realizzate sia su parti comuni che su singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, ecc.

La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

Interventi non previsti nel dm 236/89

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore), afferma quindi l’Agenzia, “non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche”. Per esempio, “non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato decreto ministeriale”. Essi danno diritto tuttavia alla detrazione, aggiungono dal fisco, laddove, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria”.

Il parere del fisco

Nel caso di specie, evidenziano le entrate, anzitutto le fatture rilasciate dalla ditta che ha effettuato i lavori, non indicano dettagliatamente gli interventi eseguiti nell’abitazione ma riportano genericamente “lavori di superamento di barriere architettoniche”. Inoltre, i lavori dichiarati dall’istante, non sono da ritenersi “ammessi al beneficio fiscale in esame in quanto detti interventi non rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, né tra quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, atteso che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236 del 1989”. Per cui, in definitiva, non ci sono i presupposti per fruire delle detrazioni in commento.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 147-2020