Secondo la Corte di Cassazione l’appaltatore ha l’obbligo di controllare la validità del progetto anche in relazione alle caratteristiche del terreno da edificare e di effettuare le verifiche sullo stato del sottosuolo. Nel caso di specie si trattava di un appalto pubblico in cui l’appaltatore aveva iscritto delle riserve relative a danni ed esborsi sostenuti in ragione dell’andamento anomalo dei lavori derivante da problematiche di carattere geologico. L’appaltatore non aveva effettuato alcuna verifica ed indagine sullo stato del sottosuolo sulla base del presupposto che tale onere fosse a carico della Stazione appaltante che aveva predisposto il relativo progetto esecutivo.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza C. Cass. civ. 26/02/2020, n. 5144, ha ribadito che nell’appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committenteanche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso.

Pertanto la scoperta in corso d’opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l’esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall’appaltatore per esimersi dall’obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l’opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.

Si allega la Sentenza

CASSAZIONE 5144_2020