Vademecum-entrate decreto liquidità

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato, in un format a tabella, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 – cd. Decreto Liquidità – che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali. Ricordiamo che nel provvedimento sono comprese le agevolazioni per garantire la continuità delle imprese svantaggiate dall’emergenza epidemiologica, tra le quali, le revisioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, l’estensione delle coperture relative agli ammortizzatori sociali e il rinvio della riforma del codice sulla crisi d’impresa.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER REDDITO D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE

L’art.18 dispone, nello specifico:

–            la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e Iva;

–           la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.

Nello specifico, i titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che nel periodo d’imposta precedente a quello attualmente in corso avevano compensi o ricavi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, con regole diverse, possono fruire della sospensione del versamento dell’Iva e di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, per il mese di aprile.

Nel primo caso si accede alla sospensione, se è stata riscontrata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019; sospensione valida anche per i versamenti da effettuare a maggio, se il calo del fatturato del 33% emerge dal raffronto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020. Nel secondo caso la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, calcolata dal confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%.

LAVORO AUTONOMO

L’art.19 dispone che i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto – da parte del sostituto d’imposta – per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest’anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Attenzione però: il beneficio è vincolato alla dichiarazione dei professionisti di non essere soggetti all’obbligo ai sensi del decreto “Liquidità imprese”;

–           le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio prossimo in unica soluzione o per mezzo di 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.

ACCONTI E SCADENZE

  • l’art.20 specifica che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella sul reddito delle società e dell’Irap non si devono applicare se l’importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulta almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto;
  • l’art.22 dispone che, per il 2020, il termine per l’invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate, è spostato al 30 aprile 2020 e, quindi, non si applica la sanzione per tardiva trasmissione della Cu se viene trasmessa entro tale data;
  • l’art.23 specifica che i certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall’Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, entro il 29 febbraio scorso, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020;
  • l’art.24 riguarda le agevolazioni prima casa e specifica che, per il mantenimento del bonus previsto per l’acquisto, sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:

–          trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;

–           acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima    casa entro 5 anni dall’acquisto;

–           rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;

–            acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).

CREDITO D’IMPOSTA PER MASCHERINE E ALTRI DPI

L’art.30 dispone che il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, previsto dall’art.64 del Decreto Cura Italia nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro della spesa, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l’applicazione del bonus maturato.

I criteri e le modalità per l’applicazione del bonus saranno stabiliti con il decreto valido anche per i crediti d’imposta disposti dal “Cura Italia”, in via di emissione dal Mise, di concerto con il Mef.

ONLINE IL MODULO PER ACCEDERE AL FONDO DI 25MILA EURO E’ disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Per la modulistica Clicca qui