Il Dpcm del 22 marzo 2020, annunciato il giorno precedente dal premier Conte in diretta Facebook è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 23 marzo.

Le novità, che prevedono una ulteriore stretta alle attività consentite in questa fase di emergenza e contrasto al Coronavirus, fino al prossimo 3 aprile, riguardano anche il condominio.

A quanto pare, come risulta dai codici Ateco dell’allegato al provvedimento, sono assicurati molti dei servizi e delle attività essenziali in condominio. Tra questi rilevano: il servizio di portierato, le imprese di pulizia e disinfestazione, ma anche quelli relativi ai fornitori abituali come elettricisti, vigilanza, ecc.

Dubbi permangono, invece, sulla figura dell’amministratore di condominio, il cui codice Ateco in effetti (6.32.00) non sarebbe inserito nell’allegato al provvedimento. Di fatto, tuttavia, stando alla lettera del decreto, le attività professionali non sono sospese per cui l’amministratore professionista non dovrebbe subire limitazioni, se non quelle di attenersi alle previsioni del dpcm 11 marzo 2020 che raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in ogni caso a distanza. Del resto, sempre l’ultimo Dpcm dispone che anche le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o smart working.

Per cui, nelle more di eventuali chiarimenti e/o conferme, agire con buonsenso non guasta: la scelta migliore (salvo emergenze) è quella di svolgere la propria attività da remoto, nella speranza di non dover gestire emergenze e, nell’eventualità, di poter coordinare i fornitori (inseriti nell’allegato al decreto) da casa!