Nell’ambito dell’attività di vigilanza, l’Autorità ha riscontrato la non corretta individuazione del soggetto cui affidare i compiti di RPCT all’interno degli ordini/collegi professionali.

Come già chiarito nell’approfondimento del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel PNA 2019, parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT, il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l’ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT.

In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all’Ente.

È, inoltre, da considerarsi come un’assoluta eccezione ha detto l’ANAC la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Pertanto, è da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno.

Si allega opuscolo esplicativo con il comunicato dell’Anac

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