Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2020 ha approvato il Dlgs 28 gennaio 2020 (il nuovo decreto prestazione energetica in edilizia) che recepisce la direttiva (UE) 2018/844 (nota come EPBD III) e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il nuovo provvedimento apporta delle modifiche al dlgs 192/2005; lo scopo è di razionalizzare le disposizioni delle precedenti direttive in merito, non avendo ottenuto i risultati auspicati.

Il decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

In particolare, la direttiva promuove:

  • l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica);
  • lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica;
  • l’introduzione di un indicatore del livello di prontezza dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart.

In merito allo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti: ad esempio, l’istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione.

Previsto nella bozza l’aggiornamento della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, per adeguarle alle nuove disposizioni introdotte dalla EPBD III; ad esempio l‘integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, nonché le disposizioni relative agli interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici.

Nel dettaglio, l’art.6 del dlgs modifica l’art.4 del dlgs 192/2005 così come segue:

  • prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell’inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
  • i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
  • nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono, inoltre, adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
  • per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica;
  • ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4 e all’articolo 15, paragrafo 4 della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni.

Al comma 1 è aggiunto il comma 1-c) in merito alle modalità per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali e non, sia di nuova costruzione che sottoposti a ristrutturazioni importanti, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività.

Inoltre, è stato aggiunto il comma 1-ter in base a cui sono state aggiornate ed armonizzate le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici; nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento.

Gli incentivi volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti.

Il monitoraggio dei risparmi energetici ottenuti è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

  • la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
  • i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
  • il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
  • una diagnosi energetica;
  • un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli incentivi sono concessi a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Prevista la predisposizione, presso l’ENEA, del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici allo scopo di aumentare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di fornire ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione informazioni circa:

  • la prestazione energetica degli edifici;
  • le migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
  • gli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
  • gli attestati di prestazione energetica.

Si tratta, quindi, di uno strumento atto a favorire la conoscenza del parco immobiliare nazionale, della sua consistenza, dei suoi consumi e della sua prestazione energetica.

L’Attestato di prestazione energetica, APE, dovrà essere allegato ai contratti di compravendita e di locazione (tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari); nel caso manca l’APE o la relativa dichiarazione, il pagamento delle sanzioni non esclude l’ulteriore obbligo di presentazione entro 45 giorni della dichiarazione o della copia dell’APE alla Regione o Provincia autonoma competente.

Nel dettaglio, l’art.9 del dlgs n. 28 gennaio 2020 modifica l’art.6 del dlgs n. 192/2005, sostituendo integralmente il comma 3, e stabilendo che:

nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Inoltre, quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente comma e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.

Le novità introdotte dalla bozza in esame sulla mobilità sostenibile avranno un impatto anche sui Comuni, che dovranno adeguare i regolamenti edilizi.

Ai sensi del dlgs 257/2016, di cui all’art. 4, comma 1 del dlgs n. 192/2005, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento prevedendo che:

per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Il dlgs 257/2016 stabilisce, infatti, i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto, idrogeno e gas di petrolio liquefatto.

I Comuni avranno a disposizione 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto per l’adeguamento.

La bozza del dlgs 28 gennaio 2020 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si allega la bozza del decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva UE 2018/844

Bozza 28 gennaio 2020 Dlgs efficienza energetica