Per il tribunale di Livorno, l’amministratore che riesce a recuperare la morosità di alcuni condomini senza ricorrere alla via giudiziale non compie violazioni tali da essere revocato

Non può essere revocato l’amministratore che recupera le morosità di alcuni condomini senza fare ricorso al giudice. È quanto emerge dall’ordinanza n. 1555/2019 del Tribunale di Livorno.

La vicenda

I proprietari di un appartamento in condominio convengono in giudizio l’amministratrice di condominio per ottenere la revoca dall’incarico rivestito. Tra i vari inadempimenti che motivano la richiesta, le imputano di non aver mai posto in essere alcuna azione nei confronti dei condomini morosi, per il recupero degli oneri condominiali non pagati.

Secondo i ricorrenti, l’amministratrice avrebbe così violato la delibera assembleare, che le imponeva di agire per le vie legali contro i morosi per recuperare le spese condominiali.

L’amministratrice si difendeva contestando la sussistenza dei presupposti per la revoca.

La decisione

Il Tribunale di Livorno le dà ragione.

Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, infatti, emergeva, sostiene il giudice toscano, che l’esposizione debitoria del condominio era stata già sanata e che, peraltro, nei confronti di uno dei condomini morosi era stato richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo. Non risultava, dunque, allo stato alcuna morosità per i condomini indicati.

Inoltre quanto alla contestata violazione della delibera condominiale, per il tribunale, “la circostanza che l’amministratrice sia riuscita ad ottenere il rientro del condomino moroso dalla esposizione maturata senza ricorrere alla via giudiziale non rende, di per sé – la stessa – inadempiente alla delibera richiamata”.

Non è grave irregolarità la mancata proposizione di azione giudiziaria

La norma di cui all’art. 1129 comma 12 n. 6, prevede, spiega il giudice, “quale grave irregolarità non la mancata proposizione di azione giudiziaria nei confronti del condomino moroso, ma l’avere omesso di curare con diligenza tale azione, anche nella fase esecutiva, una volta promossa”.

Per cui, in assenza di prova della sussistenza di gravi irregolarità commesse dall’amministratrice tali da giustificare la revoca dell’incarico ricoperto, il ricorso è respinto. E i condomini sono condannati a rimborsare all’amministratrice anche le spese processuali.

Ordinanza Tribunale Livorno n. 1555-2019