Compenso tagliato di un terzo per un CTU che ha consegnato con un solo giorno di ritardo la relazione tecnica. Questo quanto affermato dall’ordinanza n. 22621/2019 della Cassazione (sotto allegata), che ha colto l’occasione per sancire un importante principio di diritto distinguendo i casi in cui il compenso è calcolato a tempo oppure no. In questo secondo caso in particolare la decurtazione del compenso di un terzo è automatica, secondo quanto previsto dall’art. 52 del Testo Unico delle spese di giustizia DPR n. 115/2002, al fine di disincentivare comportamenti poco virtuosi da parte degli ausiliari del giudice.

La vicenda processuale

Una donna si oppone a un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale ha liquidato il compenso al CTU, un geometra che aveva prestato la sua opera in una causa civile. La ricorrente lamenta l’eccessività della liquidazione, in relazione alle spese da rimborsare e all’onorario richiesto per la consulenza e invoca la riduzione di questi ultimi nella misura di un terzo come previsto dall’art 52 del DPR n. 115/2002, in quanto la relazione è stata depositata in ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice.

Il Tribunale accoglie in parte l’opposizione riducendo l’importo dell’onorario e confermando però quello delle spese, escludendo la riduzione come prevista dall’art 52 del DPR n. 115/2002, considerato che la relazione è stata depositata con un solo giorno di ritardo. Ricorre in Cassazione la soccombente lamentando tra l’altro la violazione dell’art. 3 comma 1 lett. u) e v) e dell’art. 52 comma 2 del DPR n. 115/2002 in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c avendo il Tribunale escluso la riduzione del compenso di un terzo a causa di un solo giorno di ritardo.

La Cassazione, con sentenza n. 22621/2019 accoglie il motivo del ricorso relativo al compenso del CTU perché fondato. Il comma 2 dell’art. 52 del DPR n. 115/2002 prevede che “2. Se la prestazione non e’ completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.”

Dalla norma si ricava che per gli onorari che non vengono calcolati a tempo si applica la riduzione di 1/3 , senza che il giudice possa graduare la sanzione, né il relazione al quantum né al ritardo del deposito. Dopo l’entrata in vigore del DPR n. 115/2002 la decurtazione, prima fissata nella misura di un quarto è stata fissata a un terzo, per “disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del cd. “giusto processo” di cui all’art. 111 della Costituzione.” Per cui, anche se il ritardo è minimo la decurtazione deve essere applicata, in assenza di potere discrezionale del giudice sull’entità della sanzione applicabile. La norma, a giudizio della Cassazione non è irragionevole, visto che fa esplicito riferimento al termine stabilito in origine e a quello prorogato. In questo modo viene introdotto un dovere di diligenza e collaborazione dell’ausiliario che, nel caso si renda conto di non poter rispettare la scadenza fissata dal giudice, è tenuto a presentare un’istanza di differimento.

Alla luce delle considerazioni suddette la Cassazione, dopo scrupolosa rielaborazione, afferma il seguente principio di diritto: “La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art 52 del DPR n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine , e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione.”

Si allega la Sentenza

Ordinanza cassazione n. 22621-2019