Per la Cassazione, l’approvazione e la revisione delle tabelle millesimali non necessitano dell’unanimità ed è sufficiente la maggioranza qualificata dei condomini

Per modificare le tabelle millesimali non è necessaria l’unanimità dei condomini. Lo ha ricordato la Cassazione, con l’ordinanza n. 30392/2019, pronunciandosi sul ricorso di alcuni condomini che si erano visti ingiungere il pagamento degli oneri condominiali relativi a spese di manutenzione approvate con delibera condominiale.

La vicenda

I ricorrenti impugnavano i decreti ingiuntivi emessi dal tribunale competente con clausola di provvisoria esecutività invocando l’applicazione del regolamento condominiale in vigore che li esonerava dall’obbligo di partecipare al riparto delle spese condominiali.

Il condominio, invece, costituendosi nei diversi giudizi di opposizione, poi riuniti, negava la natura contrattuale del regolamento condominiale e deduceva la sua inopponibilità gli acquirenti dei vari appartamenti situati nello stabile.

In primo e in secondo grado, i decreti ingiuntivi venivano revocati, poiché delibere di riparto delle spese poste a base degli stessi avevano suddiviso l’onere economico tra i condomini in maniera difforme dalle vigenti tabelle millesimali.

Il condominio adiva quindi alla Cassazione, lamentando l’errore della decisione d’appello nell’affermare l’insufficienza della maggioranza qualificata dei partecipanti al condominio ai fini della modificazione delle tabelle millesimali di riparto delle spese comuni.

La decisione

La Cassazione ribalta la decisione precedente e accoglie il ricorso.

Per gli Ermellini, infatti, va ribadito il principio posto dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di condominio, latto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui allart. 1136 2 comma c.c.” (cfr. Cass. SS.UU. n. 18477/2010, successivamente confermata da Cass. n. 16413/2018 e n. 27159/2018).

Per la S.C., dal suddetto principio deriva l’errore della statuizione del giudice di appello, che – confermando sul punto la decisione del Tribunale – ha ravvisato la nullità delle delibere dell’assemblea condominiale con cui erano state ripartite tra i partecipanti al condominio le spese di conservazione e manutenzione della cosa comune, sul presupposto che la modifica della tabella millesimale imponeva l’unanimità dei  partecipanti all’ente di gestione e non poteva essere adottata con deliberazione a maggioranza qualificata.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Parola al giudice del rinvio.

Ordinanza Cassazione 30392-2019