La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27488 del 28 ottobre 2019 si pronuncia in merito alle modalità con cui deve essere effettuata la denuncia per vizi ai fini della operatività della garanzia ex art. 1495 c.c.

Il caso: Una impresa manifatturiera di abbigliamento, la T. srl, otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo contro una ditta C.I. Srl per il pagamento in suo favore della somma di lire 239.624.04, a titolo di corrispettivo per la merce venduta; la società C.I. proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca, eccependo l’inadempimento da parte della società attrice per i vizi che presentava la fornitura di capi di abbigliamento.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opposta a corrispondere in favore della ditta opponente la somma di euro 30.152,72 a titolo di riduzione del prezzo e la somma di euro 22.988,19 a titolo di risarcimento del danno.

La Corte d’Appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva raggiunta la prova della tempestiva denunzia solo del vizio del mancato taglio dei fili delle cuciture degli abiti e riduceva la condanna della T. srl al pagamento della somma di euro 1.640,82.

La ditta C. I. srl ricorre in Cassazione, rilevando che:

  1. A) la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la denuncia telefonica dei vizi, posta in essere dalla ditta C.I. s.r.I. in data 13/10/1999 non fosse valida ed efficace anche rispetto ai vizi, diversi dal mancato taglio dei fili delle cuciture degli abiti, denunciati successivamentedalla opponente;
  2. B) la Corte territoriale ha errato nel ritenere non provata la tempestiva denuncia dei vizi occulti, omettendo di esaminare la raccomandata/telefax del 12/11/1999, documento decisivo ai fini della ricostruzione del fatto.

Per la Corte entrambi i motivi sono fondati:

Quanto al punto A) la Corte precisa che:

  • l’acquirente, al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell’art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull’avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati;
  • la Corte territoriale non si attenuta a tale principio ed ha dato rilievo solo al contenuto della iniziale denunzia telefonica dei vizi del 13/10/1999 (che sarebbe stata limitata alla doglianza del mancato taglio dei fili delle cucitura), senza considerare la precisazione dei vizi successivamente effettuata dalla compratrice.

Quanto al punto B), dalla successiva raccomandata/telefax del 12/11/1999, risulta che la ditta C.I. Srl denunciò alla società venditrice anche la “rottura dei bottoni automatici” sull’articolo P., evidenziata da diversi clienti; pertanto anche per tale motivo il ricorso deve essere accolto.

Si allega la sentenza

Cassazione civile ordinanza 27488-2019