Il condòmino disabile ha diritto al posto auto in prossimità della propria abitazione anche se inabile alla guida e senza patente A

Va sempre garantito il posto auto al condomino disabile, anche se inabile alla guida e senza patente. L’unica condizione richiesta, infatti, per la concessione del parcheggio riservato vicino casa è l’invalidità della persona richiedente, mentre l’abilitazione alla guida è solo un “requisito eventuale della fattispecie”. Lo ha affermato il Tar Lazio nella recente sentenza n. 9556/2019 accogliendo il ricorso di un non vedente contro il comune di Roma.

La vicenda

Il condomino seguiva tutta la trafila per ottenere un posto auto riservato in quanto disabile. In prossimità della sua abitazione, veniva quindi istituita un’area riservata alla sosta di un autoveicolo al servizio di persona disabile a tempo indeterminato.

L’uomo avanzava quindi istanza per la personalizzazione del posto presso la sua abitazione, ma a quel punto la Polizia Municipale comunicava il diniego dell’istanza per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (ossia art. 381 dpr n. 495/1992, come modificato dal dpr n. 610/1996).

Per cui, il ricorrente, dopo aver riassunto il ricorso innanzi al Tar, chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego.

La decisione del Tar

Per il giudice amministrativo, il condomino ha ragione. Dopo aver accolto con ordinanza cautelare l’istanza interinale e sospeso il provvedimento, il Tar infatti ha accolto il ricorso e annullato la determinazione impugnata.

Contrariamente a quanto argomentato dal comune, rileva il giudice, “a chiaro tenore dell’art. 381, comma 5, d.p.r. 495/92, l’unica condizione legittimante l’assegnazione dello spazio di sosta de quo è la particolare condizione di invalidità della persona, collocandosi il possesso da parte della medesima dell’abilitazione alla guida quale requisito eventuale della fattispecie, sia pur ordinariamente riconosciuto sussistente”.

Il comune invece ha respinto la richiesta del ricorrente nella convinzione “erronea” che la personalizzazione della sosta per le persone invalide sia riservata esclusivamente ai disabili in possesso della patente di guida. Invece, dice il Tar, basta la mera disamina delle norme (nei termini del combinato disposto espresso dagli artt. 188 d.lgs 285/1992, 381 DPR n. 495/1992 e 28 della legge n. 104/1992) per poter affermare “che la personalizzazione dei parcheggi è riservata alle persone con disabilità a prescindere dal possesso del titolo di guida”.

Nel caso di specie, il condomino è non vedente e il richiesto requisito del possesso della patente, quale condizione per il rilascio della concessione personalizzata, non solo, conclude il tribunale romano, “risulta assolutamente illogico e contraddittorio” ma altresì “discriminatorio, comportando una situazione di palese disparità di trattamento tra le persone disabili, assolutamente non giustificata, né normativamente prevista”.

Sentenza TAR Lazio 9556-2019