In caso di rinuncia o non utilizzo del permesso di costruire da parte del privato, questi avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte al Comune quale contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Tale diritto sorge anche qualora il permesso sia stato utilizzato solo parzialmente. Lo ha chiarito il T.A.R. per la Lombardia nella sentenza n. 426/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una società edile. Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, sorge in capo all’Amministrazione ex art. 2033 c.c. l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Viene inoltre precisato che il diritto alla restituzione sorge non solo nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente” (cfr. TAR Lombardia, n. 12/2016, n. 12 e TAR Sicilia n. 189/2017).

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