La Corte Costituzionale con la sentenza n. 198/2018 ha chiuso le contestazioni di legittimità in materia di Valutazione di Impatto Ambientale avanzate da numerose Regioni, e province autonome, a seguito dell’entrata in vigore del dlgs 104/2017 che la aveva riformata recependo la Direttiva 2014/52/UE.

Ricordiamo che  la Valutazione Impatto Ambientale, VIA, è definita dal Codice dell’Ambiente (dlgs 152/2006).

Con la sentenza del 14 novembre 2018 la Corte ha, dunque, dichiarato non fondati i ricorsi presentati da otto regioni: Calabria, Valle d’Aosta, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni contestavano il dlgs 104/2017 che, a loro dire, aveva dato luogo ad una centralizzazione delle competenze in materia di VIA, ridimensionando così le competenze amministrative regionali e violando il principio di leale collaborazione.

Veniva, inoltre, criticata anche la previsione del nuovo procedimento unico regionale: l’obbligatorietà del provvedimento unico regionale sarebbe stato, secondo le ricorrenti, causa di disparità di trattamento rispetto alla procedura di VIA statale per la quale il provvedimento unico deve essere appositamente richiesto dal proponente.

Infine, il provvedimento unico regionale sarebbe stato disciplinato da una normativa eccessivamente dettagliata che non lasciava autonomia al legislatore regionale.

La Corte Costituzionale ha motivato la propria decisione affermando in sostanza che:

le modiche operate vanno nel senso auspicato dalla disciplina comunitaria che ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare la qualità della procedura di VIA realizzando procedure coordinate e garantendo altresì che il processo decisionale si svolgesse entro termini ragionevoli e con procedure il più possibile semplificate. In particolare, poi, la nuova disciplina del provvedimento unico regionale va nella direzione di una razionalizzazione dei procedimenti nella prospettiva di migliorare l’efficacia dell’azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto; la materia ambientale è, in ogni caso, di competenza esclusiva dello Stato.

Si allega la Sentenza

Corte Costituzionale pronuncia_198_2018