La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate è stata redatta in prossimità della scadenza del 15.11.2018, termine entro cui è possibile esercitare l’opzione con effetto dal 1° gennaio 2019, presentando telematicamente (da parte del rappresentante del Gruppo) un’apposita dichiarazione, tramite il modello approvato con il provvedimento 19 settembre 2018. A regime, invece, l’opzione ha effetto:

– dal 1° gennaio successivo, se la dichiarazione è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre;

– dal 1° gennaio del 2° anno successivo se la dichiarazione viene presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre.

Si ricorda che la disciplina del Gruppo Iva è stata introdotta nel nostro ordinamento con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 24 e ss. L. 232/2016), con finalità semplificatorie e antiabuso. Con il Gruppo Iva, infatti, i soggetti passivi d’imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione (art. 70-bis del DPR 633/1972) legati dai vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono diventare un unico soggetto passivo ai fini Iva.

Tra i chiarimenti più importanti affrontati nella Circolare 19/E/2018 si segnalano i seguenti:

– la soggettività passiva è una condizione necessaria ma non sufficiente per partecipare al gruppo Iva. In primo luogo, pertanto si escludono dal gruppo Iva le persone che non hanno soggettività passiva quali ad esempio:  gli enti non commerciali per le attività istituzionali esercitate, gli enti pubblici per le attività svolte a titolo di pubblica autorità, i consorzi con mera rilevanza interna, le holding statiche (in quanto non svolgono una vera e propria attività economica). Tuttavia, oltre a possedere la soggettività passiva Iva, i partecipanti devono essere stabiliti in Italia. Quindi non possono partecipare a un gruppo Iva le sedi e le stabili organizzazioni all’estero;

– ai fini della costituzione del Gruppo Iva è necessario che tra i partecipanti sussistano i vincoli economico, finanziario e organizzativo. Per quanto riguarda il vincolo finanziario, si ricorda che esso ricorre quando tra i soggetti esiste un rapporto di controllo (art. 2359 c.c.), ossia quando i soggetti del gruppo sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio d’informazioni. Nella circolare l’Agenzia chiarisce, ad esempio, che il controllo può essere esercitato anche da un soggetto che non ha i requisiti per partecipare al gruppo, per esempio una holding statica, purché stabilito in un Paese con cui l’Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni;

– se il Gruppo Iva comprende o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo;

con la costituzione del Gruppo Iva viene meno la separazione delle attività a cui avevano optato le società partecipanti.

Si allega la Circolare dell’agenzia delle Entrate

Circolare AdE 31 ottobre 2018