Il Decreto fiscale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23.10.2018 e le sue disposizioni sono entrate  in vigore il 24.10.2018.Tra le disposizioni previste suscitano sicuramente molto interesse le diverse sanatorie, alcune delle quali hanno come data di spartiacque per il loro accesso proprio il 24.10.2018.Considerata l’elevata importanza di tali disposizioni e il loro impatto fiscale nell’immediato futuro, si ritiene utile un pratico riepilogo.

1) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – ART. 1:

I contribuenti possono regolarizzare gli importi che derivano dai processi verbali di constatazione (PVC),consegnati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale) in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • Irap;
  • Ivie e Ivafe;
  • Iva;

presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.05.2019, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà possibile regolarizzare solo le posizioni per le quali, alla data del 24.10.2018, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Le imposte che risulteranno dalla dichiarazione integrativa presentata dovranno essere versate entro il 31.05.2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. E’ esclusa la possibilità di compensazione. Il contribuente, inoltre, non potrà utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini, per abbattere i maggiori imponibili risultanti dalla definizione del verbale.

La definizione si considererà perfezionata con la presentazione della dichiarazione entro il 31.05.2019 e il versamento, sempre entro la stessa data, delle imposte dovute, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile, infatti, rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

2) Definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero – ART. 2

Tali atti, notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni né interessi.

Il versamento dovrà avvenire entro il 23.11.2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale), oppure se più ampio entro il termine di proposizione del ricorso, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La definizione agevolata si applica anche:

  • agli inviti a comparire: entro il 23.11.2018 potranno essere definiti gli inviti a comparire notificati entro il 24.10.2018, con il versamento delle maggiori somme indicate in tali inviti;
  • agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, non ancora perfezionati. I contribuenti potranno allora versare entro il 13.11.2018 (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale) le maggiori imposte definite negli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, e delle imposte indirette.

3) Definizione agevolata imposte sul consumo di sigarette elettroniche –ART. 8

E’ possibile definire in misura agevolata i debiti tributari relativi all’imposta sul consumo (dovuta ai sensi dell’art. 62-quater commi 1 e 1-bis del D.lgs. 504/1995), maturati fino al 31.12.2018, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato.

Ai fini della definizione dovrà essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apposita istanza entro il 30.04.2019, secondo la modulistica che sarà pubblicata dall’Agenzia stessa entro il 28.02.2019.

Entro 120 giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’Agenzia, questa comunicherà al soggetto interessato gli importi da versare ai fini della definizione, pari al 5% del dovuto, senza sanzioni né interessi. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia, in unica soluzione o come prima rata. La rateazione potrà avvenire per un massimo di 120 rate mensili, previa presentazione di una garanzia, a copertura di sei mensilità.

Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale e l’obbligo di pagamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

4) Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione-ter) ART. 3:

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, potranno essere estinti senza sanzioni né interessi purché il contribuenti:

  • manifesti tale volontà di definizione presentando apposita istanza entro il 30.04.2019, secondo la modulistica che l’agente della riscossione renderà disponibile sul proprio sito internet entro il 13.11.2018 (20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale);
  • versi l’importo dovuto (che sarà comunicato dall’Agente della riscossione entro il 30.06.2019) entro il 31.07.2019. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in un numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Ai fini del pagamento potranno essere utilizzati in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. L’agente, pertanto, procederà al recupero coattivo del debito residuo.

Le somme eventualmente già versate, che si riferiscono a debiti definibili attraverso la procedura agevolata, si intendono acquisite e non sono pertanto rimborsabili.

La rottamazione-ter potrà essere utilizzata anche da coloro che sono decaduti dalla precedenti rottamazioni.

  • Per quanto riguarda la rottamazione-bis (D.l. 148/2017) coloro che pagheranno, entro il 7.12.2018, le rate (non pagate) scadenti a luglio, settembre e ottobre 2018, potranno usufruire, per il debito residuo, della dilazione di pagamento in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza 31/7 e 30/11 di ciascun anno, a decorrere dal 2019. Su tali rate saranno dovuti gli interessi dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019;
  • Per quanto riguarda la prima rottamazione (D.l. 193/2016), potranno accedere automaticamente alla rottamazione –ter sia i contribuenti che:

o          sono in generale decaduti dalla prima rottamazione;

o          essendosi visti rigettare l’istanza di adesione alla prima rottamazione, per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, hanno presentato domanda di accesso alla rottamazione-bis, ma non vi hanno potuto accedere in quanto poi – entro lo scorso luglio- non hanno pagato in un’unica soluzione le rate scadute a fine 2016.

5) Stralcio dei debiti fino a mille Euro – ART. 4

I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, di valore residuo fino a mille Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) alla data del 24.10.2018 (di entrata in vigore del Decreto fiscale), saranno automaticamente annullati. L’annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.2018.

6) Definizione agevolata liti pendenti – ART. 6

Le controversie con le Entrate che, alla data del 24.10.2018 (entrata in vigore del Decreto fiscale) risultano pendenti in ogni stato o grado di giudizio, potranno essere definite pagando un importo pari al valore della lite (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, è previsto uno sconto in quanto il pagamento potrà avvenire nella misura del:

  • 50% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado;
  • 20% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.

La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019, e con il versamento- entro la stessa data- degli importi dovuti, comune unica soluzione o prima rata. E’ ammesso il pagamento rateale per gli importi dovuti che superano i mille Euro, in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti (per quelle successive alla prima) il 31/8, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019.

7) Dichiarazione integrativa speciale – ART.9

I contribuenti potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2017 ai fini:

  • delle imposte dirette e relative addizionali;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • delle ritenute;
  • dei contributi previdenziali;
  • dell’ Irap;
  • dell’ Iva.

L’integrazione degli imponibili avverrà presentando una dichiarazione integrativa speciale entro il 31.05.2019, e versando gli importi dovuti.

L’integrazione sarà possibile entro il limite di 100mila Euro di imponibile annuo, e purché non superi di oltre il 30% quello già dichiarato. Sul maggiore imponibile si applicheranno, per ciascun periodo d’imposta:

  • un’imposta sostitutiva del 20%;
  • un’aliquota media per l’IVA risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato. Nei casi in cui sia impossibile determinare l’aliquota media si potrà applicare l’aliquota ordinaria.

Le somme dovute dovranno essere versate, senza possibilità di compensazione, entro il 31.07.2019 in un’unica soluzione. In alternativa sarà possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali di pari importo, in tal caso la prima rata dovrà essere versata entro il 30.09.2019.

La dichiarazione integrativa speciale non può essere presentata se il contribuente:

  • non ha presentato anche solo una delle dichiarazioni cui era tenuto per i periodi d’imposta dal 2013 al 2016;
  • presenta la dichiarazione integrativa dopo aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione di tale procedura agevolata.

8) Regolarizzazione associazioni sportive dilettantistiche – ART. 7

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche inscritte nel registro del CONI possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (sopra descritta) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta nel limite di 30.000 Euro di imponibile annuo. La regolarizzazione è preclusa se l’ammontare delle imposte accertate o contestate, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30mila Euro per ciascuna imposta accertata o contestata. In tali casi sarà comunque possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti.

Decreto legge 23.10.2018 n. 119 decreto-fiscale 2019