Compravendita immobiliare: solo la nota di trascrizione è opponibile ai terzi
Il contenuto della “Nota di trascrizione” depositata presso l’Agenzia del territorio (ex Conservatoria dei registri Immobiliari) è l’unico opponibile a terzi, estranei alla vicenda negoziale, infatti è la nota che pubblicizza il rogito. Una volta che la nota sia stata redatta e trascritta, il contenuto della pubblicità è solo quello che da questa si può desumere e chi se ne avvalga, non è gravato da nessun ulteriore onere di controllo. Per tutelare la committenza è indispensabile che il tecnico incaricato all’assistenza verifichi la corrispondenza dei dati catastali sia nel momento della stesura dell’atto, sia durante la lettura da parte...
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