Il contenuto della “Nota di trascrizione” depositata presso l’Agenzia del territorio (ex Conservatoria dei registri Immobiliari) è l’unico opponibile a terzi, estranei alla vicenda negoziale, infatti è la nota che pubblicizza il rogito.

Una volta che la nota sia stata redatta e trascritta, il contenuto della pubblicità è solo quello che da questa si può desumere e chi se ne avvalga, non è gravato da nessun ulteriore onere di controllo.

Per tutelare la committenza è indispensabile che il tecnico incaricato all’assistenza  verifichi la  corrispondenza dei dati catastali sia nel momento della stesura dell’atto, sia durante la lettura da parte del rogante del contratto notarile.

Si allega copia della Sentenza

Sentenza 28.06.2018.