Gli elementi di maggior rilevanza, ai fini della preparazione del contratto di incarico per lo svolgimento delle mansioni di direttore dei lavori, sono indicati nei punti seguenti:

1) sottoscrivere il contratto, previa procedura di affidamento o preventivo, prima dell’inizio delle attività;

2) indicazione delle parti che intervengono in atto;

3) oggetto del contratto (descrizione delle opere da eseguire – sorveglianza lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento ufficio direzione lavori, varianti, prove su materiali, assistenza al collaudo, trattazione delle riserve, assistenza al collaudo) indicare una sintesi delle attività incluse e di quelle escluse;

4) modalità di svolgimento del contratto, figure, funzioni e attività specifiche;

5) luogo di espletamento delle funzioni.

6) tempi di esecuzione previsti per le opere e di conseguente svolgimento della prestazione professionale – durata dell’incarico;

7) varianti in corso d’opera;

8) definizione del corrispettivo economico per lo svolgimento delle mansioni previste al punto 3) considerando anche l’elenco delle attività dell’allegato A del d.M. 17/6/2016 che prevede come singole voci quantificate separatamente:

– direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

– liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico-contabile;

– controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;

– coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione dei lavori;

– ufficio di direzione dei lavori per ogni addetto con qualifica di direttore operativo;

– ufficio di direzione dei lavori per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere;

– variante delle quantità del progetto in corso d’opera;

– variante del progetto in corso d’opera;

– contabilità dei lavori a misura;

– contabilità dei lavori a corpo;

– certificato di regolare esecuzione;

– coordinamento della sicurezza in esecuzione;

– supporto al Rup per la supervisione e coordinamento della d.l. e della C.S.E.

9) compensi aggiuntivi per opere attuate in lotti con appalti separati e tempistiche differite nel tempo;

10) compensi aggiuntivi per collaboratori diretti del d.l.;

11) individuazione delle modalità di rimborso di ulteriori condizioni particolari (sospensione delle opere, indennità da corrispondere al d.l. incaricato);

12) rimborso spese calcolato (art. 5, d.M. 17/6/2016) in maniera forfettaria:

– per opere di importo fino a euro 1.000.000,00, non superiore al 25 per cento del compenso;

– per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00, non superiore al 10 per cento del compenso;

– per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare;

13) specificazione degli oneri da escludere o per i quali prevedere compensi aggiuntivi (coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori).

14) se presente un ufficio di direzione dei lavori, individuazione delle mansioni, ruoli e figure coinvolte;

15) polizza assicurativa;

16) tracciabilità dei pagamenti;

17) termini per il recesso o la risoluzione del contratto;

18) normativa di riferimento per la regolamentazione del contratto;

19) modalità di gestione e organi competenti per la risoluzione delle controversie;

20) copertura assicurativa per il direttore lavori;

21) eventuali consulenze specialistiche rese necessarie nel corso dei lavori e quindi non incluse nelle prestazioni ordinarie del direttori lavori;

22) valutazione onorari per più professionisti riuniti in collegio per lo svolgimento della direzione dei lavori;

23) eventuale registrazione del contratto;

24) elezione di domicilio e indicazione del responsabile del procedimento;

25) obbligo di riservatezza per il direttore lavori.

Si ricordano poi alcuni aspetti essenziali ai fini della regolarità del contratto soprattutto nel caso di committenza pubblica:

– la validità del contratto presuppone esista la copertura di spesa prima dell’affidamento dell’incarico;

– non è possibile affidare incarichi in forma di sponsorizzazione da parte del professionista e quindi senza prevedere alcun compenso;

– l’erogazione dell’onorario non può essere subordinata all’ottenimento di qualsivoglia forma di risultato.