Con ordinanza n. 8234 del 4 aprile 2018, la Suprema Corte ha decretato che il contratto stipulato tra un prestatore d´opera professionale non iscritto all´albo e un committente è nullo ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c. Il professionista pertanto non può chiedere il compenso per la prestazione eventualmente espletata, sempreché tale prestazione rientri in quelle attività che sono riservate a una determinata categoria professionale, per la quale è necessaria, per legge, l´iscrizione in apposito albo.

Cassazione Ordinanza n. 8234 04.04.2018