Il «visto» per poter fruire delle agevolazioni fiscali nei contratti di affitto a canone concordato non sconta l’imposta di bollo né quella di registro. L’attestazione rilasciata dalle organizzazioni di proprietà o inquilinato è un atto non soggetto all’obbligo di registrazione, quindi al momento dell’eventuale ricezione l’ufficio non applicherà tributi aggiuntivi. Fermo restando che le parti non sono tenute al deposito della certificazione, anche se l’allegazione «appare opportuna».

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018

Agenzia delle Entrate – Parere 31E 20.04.2018