Circolare Agenzia delle Entrate: La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Oggetto: Termine per l’esercizio della detrazione IVA su fatture d’acquisto datate 2017

Si segnala l’importante apertura dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare N.1/E del 17.01.2018 (Allegata).

L’Agenzia delle Entrate valorizza un principio stabilito dalla giurisprudenza Comunitaria, secondo il quale l’esercizio al diritto di detrazione dell’IVA si basa su un duplice requisito:

1)Presupposto sostanziale di effettuazione dell’operazione (es. momento della consegna dei beni o momento di pagamento del servizio ricevuto)

2)Presupposto formale del possesso della fattura di acquisto.

Valorizzando la presenza di entrambi questi presupposti  l’Agenzia delle Entrate supera la visione restrittiva che si desumeva dalla lettera della norma, dopo la modifica introdotta dall’Art. 2 del D.L.50/2017. Secondo la lettera della norma infatti, la detrazione dell’IVA su una fattura datata 2017 era consentita solo nel 2017, al massimo con la Dichiarazione IVA annuale 2018 relativa al 2017 se non si riusciva a ricevere tutte le fatture di acquisto entro il 31.12.2017.

Ora in sostanza, la Circolare prevede invece che se una fattura d’acquisto datata 2017 viene effettivamente ricevuta nel 2018, ad esempio in data 20.01.2018, la stessa può essere registrata nel mese di gennaio 2018 e l’IVA detratta nella liquidazione di gennaio 2018 (quindi dal versamento del 16.02.2018). Nella sostanza si fa un passo indietro. Sul piano operativo è consentito detrarre l’IVA su una fattura datata 2017 anche in una delle liquidazioni relative al 2018, se la fattura è stata ricevuta e registrata nel 2018.

A rigore, questo non vale per le fatture 2017 ricevute nel 2017 ma dimenticate nel cassetto: in questo caso torna valida l’interpretazione restrittiva.

Per una descrizione più completa e puntuale delle casistiche, si rinvia alla Circolare in allegato: in particolare al paragrafo 1.4. a pagina 11.

 

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